INPS: esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 – istruzioni operative

L’INPS, con circolare n. 57 del 22 giugno 2023, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi agli esoneri contributivi per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di giovani under 36 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.Si tratta dell’esonero contributivo disciplinato dall’art.1, commi 10 e seguenti, legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, e del medesimo esonero come prorogato e modificato nella sua soglia massima dall’art.1, comma 297, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Ciò a seguito della decisione della Commissione europea C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023 che ha autorizzato la concedibilità dei predetti esoneri.

L’art. 1, comma 10, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), prevede un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta (esclusi i premi e contributi all’INAIL), fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato (assunzione/trasformazione a tempo indeterminato), non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L’esonero così previsto è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di 36 mesi – innalzata a 48 mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) estende l’esonero sopra citato anche alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevedendo altresì che il limite massimo di importo concedibile sia innalzato a 8.000 euro annui.
In relazione all’anno 2022, la Commissione europea aveva già autorizzato l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 fino al 30 giugno 2022, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 del c.d. Temporary Framework, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

L’INPS informa ora che la Commissione europea, con decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero contributivo di cui all’art.1, comma 10 , della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), come prorogato dall’art.1, comma 297, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework, recante “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Si richiamano le principali indicazioni fornite dall’INPS relativamente:

  • all’esonero contributivo di cui all’art.1, commi 10 e seguenti, legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022;
  • al medesimo esonero di cui sopra, come prorogato dall’art.1, comma 297, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Si osserva che l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2021 è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, mentre l’esonero come prorogato dalla legge di bilancio 2023 è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
Per le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, si rinvia alla lettura della circolare. Si fa presente che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022 per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di bilancio 2021, nonché dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di bilancio 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Datori di lavoro che possono accedere ai benefici
Gli esoneri in trattazione sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Sono escluse dall’ambito di applicazione degli esoneri in trattazione, tra le altre, le imprese operanti nel settore finanziario.

Rapporti di lavoro incentivati
Gli esoneri in trattazione spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che:

  • alla data dell’evento incentivato (assunzione/trasformazione), non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età massima di 35 anni e 364 giorni;
  • non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Rispetto a questa ultima condizione, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione i periodi di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittente e quelli di lavoro domestico, svolti in precedenza. Inoltre, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.

Non rientrano fra le tipologie incentivate:

– i rapporti di apprendistato;
– i contratti di lavoro domestico;
– l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 13-18 del d.lgs. n. 81/2015, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
– l’assunzione di personale con la qualifica di dirigente.

Assetto e misura degli incentivi
L’incentivo previsto dalla legge di bilancio 2021 (art.1, comma 10, della legge n. 178/2020), valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023 (art.1, comma 297, legge n.197/2022), valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
La circolare dell’Istituto elenca le consuete contribuzioni, oltre ai premi e contributi dovuti all’INAIL, sulle quali non si applica l’esonero.
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un periodo massimo di 36 mesi (elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Condizioni generali e specifiche
Il diritto alla legittima fruizione degli esoneri contributivi in trattazione è subordinato al rispetto:

– dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015; tuttavia per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, si può fruire dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Inoltre, per gli esoneri in trattazione non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150/2015, secondo il quale l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Infatti, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo;
– delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e cioè:
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
  • assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, fermo restando il requisito anagrafico e di non precedente occupazione con contratto a tempo indeterminato del lavoratore interessato, la legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinata alle ulteriori due condizioni:
– i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione o la conversione del contratto a tempo determinato, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, di lavoratori che, nella medesima unità produttiva, siano inquadrati nella medesima qualifica;
– i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi alla assunzione a tempo indeterminato o alla conversione a tempo determinato del contratto a tempo determinato, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratori impiegati nella medesima unità produttiva e inquadrati con la medesima qualifica. In tali casi, infatti, si ha la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non sono ostativi al riconoscimento degli esoneri gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.

Ipotesi di fruizione parziale dell’esonero – Fruizione residua da parte del nuovo datore di lavoro

Se il lavoratore, per il quale è stato già fruito l’esonero in trattazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro nove mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere, comunque, computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’efficacia degli esoneri in oggetto è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Con specifico riferimento all’applicazione delle misure in trattazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, la Commissione europea, con la citata decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.

Al riguardo, in base alla sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato”, del citato Temporary Crisis and Transition Framework, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
– siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
– siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
– l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito dello stato di crisi dell’impresa, è necessario che le imprese destinatarie siano state colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina.Ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell’energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull’economia nazionale nel suo complesso, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche e creando notevoli incertezze economiche.

In conformità a quanto previsto nella sezione 1.4.“Misure di aiuto di Stato adeguate”, punto 41, del Temporary Crisis and Transition Framework, gli aiuti in trattazione possono essere concessi anche alle imprese in difficoltà, e per esse si rinvia alla lettura della circolare.

Coordinamento con altri incentivi

Gli esoneri contributivi in trattazione non sono cumulabili con:
– l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 178/2020, né con l’incentivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di cui all’art.1, comma 298, della legge n.179/2022 (legge di bilancio 2023);
– la c.d. decontribuzione sud disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021;
– l’incentivo all’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della legge n. 68/1999;
– l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012;
– le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia;
– nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra Ue non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale della legge n. 398/1987.

Natura autonoma dell’esonero strutturale di cui alla legge n.205 del 2017

L’INPS conferma che l’esonero strutturale giovanile di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 114, della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), pari al 50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui, considerata la sua natura autonoma, resta liberamente fruibile in alternativa a quello temporaneamente introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023. L’esonero strutturale giovanile previsto dalla legge di Bilancio 2018 non è subordinato al rispetto delle condizioni previste per l’applicazione dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato, essendo una misura generalizzata e la cui disciplina non è sussumibile tra quelle previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

Circolare INPS –> inps circolare n.57 del 22-06-2023

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